Ragusa e dintorni
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Ragusa, 8 luglio 2016 – È in vigore dal 9 luglio, e fino al 16 settembre, l'ordinanza sindacale inerente alla regolamentazione delle emissioni sonore durante la stagione estiva da parte dei titolari di pubblici esercizi. 

 

IL SINDACO

    

RICHIAMATE le risultanze della seduta del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, tenutasi in data 14.06.2016 presso l’U.T.G. di Ragusa avente ad oggetto la materia della regolamentazione delle emissioni sonore per la stagione estiva 2016 con particolare riferimento alla disciplina degli orari della diffusione musicale e dei piccoli intrattenimenti da parte dei titolari di pubblici esercizi;

 

RILEVATO che, nella predetta seduta di Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, in cui erano presenti, oltre ai Sindaci del Comuni della fascia costiera ed ai rappresentanti apicali delle Forze dell’Ordine,  nonché i rappresentanti delle associazioni di categorie, sono state fissate le fasce orarie in materia di emissioni sonore da parte dei titolari dei pubblici esercizi a cui il comune di Ragusa intende uniformarsi;  

 

DATO ATTO che il rilascio dell’autorizzazione in materia di “piccoli trattenimenti” ex art. 124 del Regolamento di esecuzione TULPS (modificato dall’art. 13 del DL 9 febbraio 2012, n. 5convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35), fermo restando la competenza del Questore  in materia di discoteca e trattenimenti danzanti, rientra nella competenza degli Enti Locali, così come è a carico di questi ultimi la disciplina della regolamentazione delle emissioni sonore;

 

RILEVATO che il comune di Ragusa, giusta delibera di G.M. n. 307 del 06 giugno 2016, ha approvato il Regolamento per la tutela dell’inquinamento acustico quale proposta per il Consiglio Comunale, organo competente all’approvazione della materia regolamentare, che disciplina – tra l’altro – al titolo V la fattispecie “DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE”;

 

TENUTO CONTO che:

nelle more dell’approvazione del predetto regolamento da parte del Consiglio Comunale, occorre dettare regole uniformi di comportamento con particolare riferimento ai pubblici esercizi che, per la stagione estiva 2016, intendono svolgere e/o organizzare piccoli intrattenimenti; 

in tale contesto, appare coerente richiamare nel presente atto gli articoli dell’emanando regolamento, licenziato dalla Giunta Comunale  e trasmesso al Consiglio Comunale per l’approvazione, relativi alla fattispecie indicata precedentemente, anche da ricollegare all’esigenza di contemperare l’interesse della vocazione turistica del territorio comunale e delle esigenze di natura abitativa e di soggiorno dei residenti limitrofi ai pubblici esercizi;

RITENUTO di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell’ambiente, mediante l’assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto e legittimo funzionamento dei predetti dispositivi, a tutela della salute pubblica, dell’igiene e della sanità ambientale;

 

RILEVATO necessario dettare una disciplina uniforme alle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica – con riferimento al periodo 16 Luglio – 16 Settembre 2016 e fino all’approvazione del relativo regolamento da parte del Consiglio Comunale -  per:

tutte le attività di esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, evidenziando  l’obbligo a carico degli stessi di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99 a firma di un tecnico competente in acustica (iscritto all’elenco regionale, ai sensi dell’art. 6 comma 2 della Legge 447/95), ovvero di avvalersi della facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,  ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore;

tutte le attività rumorose temporanee nei termini di cui al presente atto;

 

RITENERE E PRECISARE che:

per i locali con annessi trattenimenti danzanti e discoteche, trova applicazione il Decreto della Questura di Ragusa;

è vietata la collocazione e/o l’utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l’utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell’esercizio stesso. E’ fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l’interno dei locali. 

 

[omissis]

 

 

 

ORDINA

 

di approvare le premesse del presente atto che sebbene non materialmente trascritte fanno parte integrante e sostanziale anche ai fini della cd. motivazione per relationem;

 

a decorrere dal 9 Luglio e sino al 16 Settembre 2016 a tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) che intendono utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali,  quanto di seguito indicato:

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Articolo 1: Oggetto 

Il Comune di Ragusa persegue l’obiettivo della tutela della popolazione e dell’ambiente derivanti dall’esposizione al rumore.

Il presente atto disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico, ai sensi dell’art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d’attuazione.

Sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, non ripetibili, imprevedibili ecc., ferme restando, in tali casi, le disposizioni di cui all’art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

 

Articolo 2: Normativa di riferimento

Il presente atto richiama e fa propria la normativa di riferimento di seguito riportata:

-Legge Quadro sull’inquinamento acustico  26 ottobre 1995, n. 447

-D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”

-D.P.C.M. 14.11.1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”

-D.P.C.M. 05.12.1997 “ Determinazione dei requisita acustici passivi degli edifici”

-Decreto 16.03.1998 “ Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”

-D.P.C.M. 31.03.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi del’art.3,comma1, lettera b), e dell’art.2, commi 6,7e8 della legge 26 ottobre 1995, n.447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico”

-D.P.C.M. 16.04.1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”

-Circolare 6 settembre 2004 “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”- Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.

-Decreto Legislativo 19.08.2005, n.194 “Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore”

-Decreto Regione Sicilia 11.09.2007 “ Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della regione siciliana.”

-Legge 27.02.2009 n.13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” 

-Legge 07.07.2009, n.88 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –Legge comunitaria 2008.”

-D.P.R. 19.10.2011, n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49,comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”

D.P.R. 13.03 2013, n.59 “ Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)”

 

Articolo 3: Definizioni

Si definiscono:

inquinamento acustico: l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo  D.L.gs. 10 aprile 2006, n. 195, salvo per quanto concerne l’immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;

attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;

sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera d);

valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

 valori limite di accettabilità/immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

valori limite differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

valori di qualità: valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla Legge 447/95

classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all’inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

 

Articolo 4:  Valori limite assoluti e differenziali

In attesa che il Comune di Ragusa provveda agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano, ai sensi dell’art.8 del DPCM 14 novembre 1997 (norme transitorie), i limiti di cui all’art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, ossia la classificazione in quattro classi definite “brevi manu” attraverso il PRG comunale. 

 

Tabella A

Zone

Limite Assoluto

Limite Differenziale

Leq in dB(A)

Leq in dB(A)

Diurno

(06:00-22:00)

Notturno

(22:00-06:00)

Diurno

(06:00-22:00)

Notturno

(22:00-06:00)

Zona A*

65

55

5

3

Zona B*

60

50

5

3

 Tutto il Territorio Nazionale

70

60

5

3

Zone esclusivamente industriali

70

70

---

---

* Zone di cui all’art. 2 del D.M.  2 Aprile 1968 n. 1444

A = Agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico, di pregio ambientale. 

B = Aree totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone  A

 

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell’Ambiente del 16 marzo 1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico.

Le rilevazioni dovranno essere eseguite da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, come definito all’art. 2 comma 6 della L. 447/95, iscritto negli appositi elenchi regionali.

 

Il limite differenziale non si applica alla rumorosità prodotta:

Dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime.

Da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali.

Da servizi e impianti fissi dell’edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all’interno dello stesso.

 

TITOLO II 

MODALITÀ ED ADEMPIMENTI AL FINE DEL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ 

 

Articolo 5: Documentazione da produrre ai fini del rispetto della normativa 

sull’inquinamento acustico

L’autorizzazione ad utilizzare impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali  è subordinata all’obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99.

L’ufficio comunale competente per la valutazione della documentazione acustica di cui al punto precedente è il Settore 6 Ambiente Energia e verde pubblico.

La suddetta documentazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in Acustica, iscritto all’elenco regionale, di cui all’art. 2 comma 6 della Legge 447/95, che descriverà eventuali scelte procedurali e le ipotesi progettuali, e dovrà essere presentata con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento da autorizzare. 

L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti ed integrazioni per casi di particolare criticità e complessità.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,  ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore. Nel caso in cui si autocertifichi quanto sopra, si suggerisce, a tutela personale, in considerazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), di corredare la dichiarazione da relazione o asseverazione di tecnico competente in acustica.

 

Articolo 6:  Modalità di presentazione della documentazione  e controllo

La documentazione di cui al precedente punto, deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

La mancata presentazione della documentazione è causa di diniego.

Qualora in fase di verifica, i valori limite fissati in base alla zona acustica dell’area di intervento e delle zone limitrofe non risultassero rispettati, l’Amministrazione Comunale ordinerà la messa a norma dell’opera o dell’attività a carico dei proprietari, fissando un termine per la regolarizzazione e, se necessario, anche la revoca delle concessioni o autorizzazioni rilasciate.

L’Amministrazione comunale si riserva di esaminare la documentazione prodotta, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

L’Amministrazione comunale, a seguito di esposti o a campione, potrà effettuare controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordinerà la messa a norma dell’opera o dell’attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall’art. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria totale o parziale di determinate attività. Tale facoltà non è valida nel caso di servizi pubblici essenziali (autostrade, ferrovie, aeroporti, ecc.).

 

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

 

Articolo 7: Definizione di attività rumorosa temporanea

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero le  

attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell’attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e simili), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo.

 

Articolo 8: Orario emissioni sonore pubblici esercizi

Per le attività temporanee esercitate in pertinenze interne organizzate da titolari di pubblici esercizi, sono previsti, come valori limite massimi quelli della classe di appartenenza.

A tale fine, i titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare le seguenti fasce orarie:

 

Da domenica a giovedì

dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 01.00

Venerdì (nottata venerdì su sabato) 

dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 02.00

Sabato (nottata di sabato su domenica) e nelle notti del 10,14,15 Agosto

 

dalle ore 10:00 alle ore 13.00 e dalle ore 18:00 alle ore 03.00

Le manifestazioni temporanee caratterizzate dall’impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate su mezzi meccanici, marcia bande musicali, mezzi meccanici a supporto di gare sportive, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 20:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente atto; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l’autorizzazione in deroga rispetto ai limiti orari di cui sopra, con le stesse modalità previste per le manifestazioni di cui all’art. 7.

 

Articolo 9: Disciplina piccoli intrattenimenti pubblici esercizi

Effettuata la valutazione della documentazione acustica di cui ai punti precedenti da parte del Settore 6 Ambiente Energia e verde pubblico, il titolare del pubblico esercizio è tenuto ad effettuare SCIA al Settore VII - Pianificazione e sviluppo del territorio-Cultura, Turismo, Sport e Attività del tempo libero - avente ad oggetto il “piccolo intrattenimento” a condizione che:

non sia previsto il pagamento di un biglietto di ingresso ovvero l'aumento del costo delle consumazioni;

non siano installate, in occasione di tale intrattenimento, apposite pedane e/o scenografie e realizzati camerini per eventuali artisti;

l'attività di pubblico esercizio rimanga comunque l'attività prevalente senza alterare l'originaria destinazione del locale;

i piccoli intrattenimenti siano destinati soltanto agli avventori dell'attività di pubblico esercizio;

non siano apportate modifiche agli impianti elettrici già a norma;

venga rilasciata apposita dichiarazione di osservanza degli orari previsti nella presente ordinanza;

venga rilasciata apposita dichiarazione di impegno a svolgere, durante l'esecuzione dell'attività, la verifica strumentale di compatibilità con quanto preventivamente stimato e, in caso di incompatibilità, a presentare nuova documentazione di impatto acustico. La documentazione comprovante la verifica strumentale di cui sopra dovrà essere inviata all’ufficio di cui al comma 1 entro il termine di giorni cinque dalla data dell’evento, a pena di decadenza di validità della SCIA e conseguente applicazione delle eventuali sanzioni previste.

TITOLO VI

CONTROLLI, SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI E DISPOSIZIONI FINALI

 

Articolo 10: Controlli

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente atto sono di competenza del Settore Ambiente che può avvalersi degli ispettori e funzionari del Corpo di Polizia Municipale, nonché dei tecnici dell’A.R.P.A.

 

 

Articolo 11:  Sanzioni e provvedimenti amministrativi

Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale i1 mancato rispetto del presente atto è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia.

In particolare vengono definite le sanzioni di seguito riportate:

 

chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza è punito con sanzione amministrativa al pagamento di una somma da € 258,00 a  un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge 447/95; 

 

chiunque non rispetta le prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga (durata, orari, ecc...), o dal controllo ne risulti privo, sarà sottoposto ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a  un massimo di € 10.329,00 ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge 447/95;

 

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui al presente atto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00.   Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verifichino il mancato rispetto dei valori limite previsti, le stesse comunicano al titolare dell’attività le sanzioni previste dalla legge e dal presente atto. Il titolare dell’attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l’attività stessa e dovrà dimostrare al Settore VI Ambiente, Energia e Verde pubblico di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite. Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, l’attività continui a superare i valori limite di immissione imposti, l’organo competente potrà disporre la sospensione dell’attività rumorosa. In caso di inottemperanza alla presente ordinanza si può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e, se necessario, anche con l’apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.

 

Ai fini procedimentali, si applica la L. 689/1981.

 

Articolo 12: Responsabilità gestore pubblico esercizio

Il  titolare dell’esercizio pubblico ha l’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti il contenuto della presente ordinanza. 

Il titolare di autorizzazione per l’attività di esercizio pubblico che non ottempera all’obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e  rumori, le occupazioni o il riposo delle persone, ferma restando l’eventuale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 659 c.p.,è soggetto sempre alla revoca della concessione per l’occupazione del suolo pubblico tavoli e sedie.

 

 

Articolo 13: Entrata in vigore

La presente ordinanza verrà pubblicata  all’Albo Pretorio informatico del Comune e avrà decorrenza dal 9 Luglio e sino al 16 Settembre 2016. Per quanto non previsto nella presente ordinanza si fa rinvio al Regolamento per la tutela dell’inquinamento acustico quale proposta per il Consiglio Comunale, licenziato dalla Giunta Comunale giusta delibera di G.M. n. 307 del 06 giugno 2016 e trasmesso al Consiglio Comunale per l’approvazione, con esclusione delle parti riguardanti le autorizzazioni in deroga di qualunque tipo.

 

 

Si dispone, infine, che copia della presenta ordinanza sia notificata, per le rispettive competenze a:

 

Prefettura di Ragusa;

Questura di Ragusa;

Comando Provinciale Carabinieri Ragusa;

Stazione Carabinieri Marina di Ragusa e di Ragusa Ibla;

Comando Provinciale Guardia di Finanza;

Capitaneria di Porto di Pozzallo;

Comando Polizia Provinciale;

ARPA-Ragusa;

Dirigente Polizia Municipale Ragusa il quale è tenuto a predisporre apposito progetto obiettivo finalizzato a garantire la presenza di operatori di Polizia Locale coincidenti con gli orari di cui alla presente ordinanza;

Dirigente Settore Ambiente;

Dirigente Settore Pianificazione e sviluppo del territorio-Cultura,Turismo,Sport e Attività del tempo libero;

Dirigente SUAP di Ragusa;

Dirigente Settore Tributi;

SIAE;

ASP di Ragusa – Servizio prevenzione;

sia comunicata ai titolari delle attività interessate a mezzo delle Associazioni di Categorie presenti nel territorio comunale.

 

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso avanti Tar Catania o Presidente Regione Siciliana nei termini, di 60 gg e di 120 giorni dalla data di  pubblicazione.

 

Lo scopo di un'opera onesta è semplice e chiaro: far pensare. Far pensare il lettore, lui malgrado

Paul Valéry

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